martedì 21 giugno 2011

IL COGNOME: VERSO LA PARITÀ TRA MADRE E PADRE?


Il figlio legittimo sino ad oggi assume nel nostro ordinamento il cognome del padre. Non vi è alcuna norma giuridica che lo preveda espressamente, ma esso è divenuto principio giuridico generale e consolidato nel nostro ordinamento.

L’apertura verso la possibilità di attribuire al figlio legittimo il cognome della madre o il doppio cognome si è avuta con la ratifica da parte dell’Italia del Trattato di Lisbona.

Il trattato di Lisbona vieta ogni forma di discriminazione tra uomini e donne.
Conseguentemente non è più giustificabile una disparità di trattamento in tema di cognome.
L’Italia, come tutti i 27 stati membri, ha  il dovere di uniformarsi ai principi fondamentali della Carta dei diritti Ue.

La Cassazione n 23934/2008:

IL CASO:
Il caso del quale è stata investita la Suprema Corte riguardava due genitori che, in totale accordo, avevano chiesto di attribuire al proprio figlio il cognome della madre al posto di quello del padre scritto nell’atto di nascita.

Il tribunale e la Corte d’appello di Milano avevano respinto la richiesta. E allora i giudici della Cassazione hanno risposto ricordando che oggi, dopo la ratifica del trattato di Lisbona (in cui, tra le altre cose, si afferma il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la parità tra uomini e donne, nonchè ogni discriminazione fondata sul sesso) "si dovrebbe aprire la strada all’applicazione diretta delle norme del trattato stesso e di quelle alle quali il trattato fa rinvio e, comunque, al controllo di costituzionalità che, anche nei rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, non può essere escluso". Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza 10 marzo - 22 settembre 2008, n. 23934.

CONCLUSIONI:
In attesa di una normativa ad hoc già oggi si può aggiungere al proprio cognome paterno quello della madre.

Il principio di tendenziale stabilità del cognome, presente nel nostro ordinamento, non implica l’assoluta assenza di deroghe alla regola della riconoscibilità dell’individuo attraverso il solo cognome paterno per cui, in presenza di valide ragioni, è possibile aggiungere al cognome del padre anche quello della madre, salvo scoprire che la trafila burocratica è così complicata da scoraggiare chiunque.

La richiesta deve essere motivata e corredata dell'assenso dei parenti di entrambi i genitori fino al quarto grado di parentela. L’istanza va portata in Prefettura e di qui inoltrata al Ministero dell'Interno. Se il Ministero prende in considerazione la richiesta se meritevole, con decreto autorizza il richiedente a far affiggere la domanda all'Albo Pretorio del comune di nascita e dell'attuale residenza dello stesso richiedente, invitando chiunque voglia opporsi a farlo entro 30 giorni.
Si da atto che richiedente deve far modificare tutti i documenti - compresi diplomi, lauree.

Se sei interessato ad aggiungere il cognome materno a tuo figlio non esitare a contattarmi via e-mail.


SI VEDANO LE RECENTI MODIFICHE AL DPR 396/2000 DEL GOVERNO MONTI AVENTI EFFICACIA DECORSI 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI SI VEDA IL POST: NUOVE NORME PER IL CAMBIO NOME E COGNOME.





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