giovedì 28 aprile 2011

EQUITALIA IPOTECA LEGALE E FONDO PATRIMONIALE:


IL QUESITO:
- Fondo patrimoniale stipulato nel 2008,
- Separazione (consensuale/giudiziale) con figli minori, il giudice assegna la casa ai figli.
- Equitalia iscrive ipoteca sull’immobile facente parte del fondo patrimoniale,
- I debiti con Equitalia sono stati fatti prima della costituzione del fondo patrimoniale e l'immobile è stato acquistato nel 2008 con mutuo bancario.


PARERE:

L'art. 167 c.c. stabilisce che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili, o mobili iscritti nei pubblici registri, o titoli di credito - vincolati attraverso la nominatività con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo - a far fronte ai bisogni della famiglia.

Dalla costituzione del fondo patrimoniale deriva un vincolo di destinazione a far fronte ai bisogni della famiglia.
Questa destinazione dei beni del fondo viene assicurata attraverso l’art 160 c.c. il quale pone il divieto alla espropriabilità da parte dei creditori per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per bisogni estranei alla famigli.

Quanto ai crediti in favore dell’agente della riscossione (Equitalia), la Corte di Cassazione (Sezione V, sentenza 7/7/2009, n. 15862), ha disposto che Equitalia può agire esecutivamente sui beni del contribuente soggetti alla costituzione di fondo patrimoniale ai sensi dell’articolo 170 del codice civile, solo quando sia accertato che il credito erariale sia riconducibile alle necessità della famiglia.


E' invece irrilevante secondo la giurisprudenza qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l'art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. 3251/96, 4933/05).

Per quanto sopra esposto al fine di verificare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria da parte dell’ente competente su beni costituiti in fondo patrimoniale per debito erariale è necessario verificare che vi sia una oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari e, quindi, il criterio identificativo va ricercato non nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione esistente fra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia.

Possono considerarsi obbligazioni tributarie contratte per le necessità della famiglia l'I.C.I. o la TARSU, di contrario possono considerarsi estranee ai suoi bisogni l'IVA o le imposte su redditi di impresa o lavoro autonomo.

La consapevolezza del creditore della estraneità del debito alle esigenze familiari deve costituire oggetto di prova da parte di colui che si oppone all’espropriazione forzata. 

Se si tratta di debiti anteriori alla costituzione del fondo, si da atto che il creditore potrebbe esperire l’azione revocatoria fallimentare (entro due anni dalla costituzione del fondo) oppure l’azione revocatoria ordinaria (entro cinque anni, ricorrendone i presupposti), sostenendo che il fondo è stato costituito fraudolentemente per sottrarre i beni all’esecuzione forzata. Si richiama a tal fine la più recente Sentenza n. 38925 del 7 ottobre 2009, Sez. III penale, dove è affermato il principio per il quale la stipulazione di atti, ivi compresa la costituzione di un fondo patrimoniale privo di giustificazione, nella prossimità temporale della notificazione di avvisi di accertamento o di atti impositivi deve ritenersi chiaramente sospetta.
Il fondo, quindi, non può essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti già contratti. Un simile tentativo, infatti, potrebbe avere rilevanza penale, soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato.


Pertanto concludendo in presenza di fondo patrimoniale “legittimo”, ovvero non artificiosamente posto in essere per sottrarre beni al fisco si dovrà verificare se il debito fiscale è sorto per la soddisfazione dei beni della famiglia e solo allora il fondo sarà aggredibile.

Nel caso contrario, ovvero del fondo artatamente costituito per sottrarre patrimonio alle pretese erariali, ci si confronterà con tutte le problematiche di cui al Dlgs 74/00  in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La circostanza che vi siano figli minori non sembra a parer mio rilevante.
Ciò che rileva infatti è la natura del debito erariale come sottolineato meglio in precedenza.


Quanto alla circostanza relativa alla separazione dei coniugi si da atto come la separazione ex art 150 c.c. non sia causa di cessazione del fondo patrimoniale. Pertanto fino a che non sia passata in giudicato la sentenza di divorzio il fondo patrimoniale è da intendersi ancora esistente e illegittima ogni iscrizione ipotecaria in forza di debito estraneo ai bisogni della famiglia.


2 commenti:

  1. Questo è l'UNICO parere tecnico veramente "edibile" da un privato cittadino finora letto.
    Nessuna terminologia ultra tecnica, tuttavia puntuale, completo e rigoroso.
    Complimenti.

    RispondiElimina
  2. questo parere risolleva un poco il morale a chi teme di non poter fare fronte ai propri debiti(ma fino ora ha onorato).Complimenti per la chiarezza( e la speranza")
    grazie
    Taddeo

    RispondiElimina