venerdì 8 aprile 2011

CLASS ACTION CONTRO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI




Le class action contro le pubbliche amministrazioni hanno lo scopo di garantire il cittadino/utente da qualsiasi violazione dei parametri di qualità del servizio pubblico, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto che lo eroga.

L’azione non può essere intentata per ottenere il risarcimento danni.
A tal fine restano fermi i rimedi ordinari.

L'azione collettiva può essere esperita dai "titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori" per tre motivi:

1) violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento;

2) violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi;

3) violazione di standard qualitativi ed economici.

L'azione postula la lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi.

E’ stata stabilita altresì la necessaria previa determinazione dei parametri specifici della condotta lesiva.
Per le violazioni sub 2 e sub 3 ai sensi dell’art 7 del dlgs in commento il legislatore si è riservato la definizione del livello minimo di qualità dei servizi tramite un apposito regolamento.

Pertanto allo stato attuale, in assenza di tale regolamento, le relative azioni non possono essere esperite, essendo sottratta alla valutazione del giudice la determinazione di tale limite minimo, il cui apprezzamento costituisce condizione necessaria ai fini dell'accertamento della responsabilità.



Sentenza TAR Lazio 21/01/2011, n. 552


Con la Sentenza in commento il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal Codacons, condannando i Ministeri dell’Istruzione e dell’Economia ad emanare – nel termine di quattro mesi – il piano generale di edilizia scolastica.
Il caso riguardava l'omissione da parte del Ministero dell'istruzione e il Mineconomia del piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica: un atto necessario per consentire di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza ai fini del numero massimo di alunni per classe.
A tal fine, il Tar ha condannato i Ministeri a provvedere all'emanazione del piano entro 120 giorni dalla data di comunicazione o notificazione della sentenza.
La questione riguardava comportamenti omissivi della Pubblica amministrazione consistenti nella violazione dell'obbligo di ''emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento'' di cui al punto 1) sopra indicato.

In quest'ultimo caso, infatti, i giudici hanno argomentato che: "Quivi tutto è compiutamente predeterminato: la posizione giuridica tutelata è correlata all'emanazione di un atto le cui caratteristiche sono declinate direttamente dal legislatore, è regolamentata l'azione in relazione a tutti i profili rilevanti, è disciplinato il conseguente processo.".
E quindi il Collegio ha concluso affermando che non vi è: "alcun valido motivo per escludere l'immediata operatività delle previsioni di legge aventi ad oggetto l'omissione di atti generali, risultando irragionevole ogni diverso approdo ermeneutico.".





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