venerdì 25 marzo 2011

FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI FINALMENTE, forse, NON PIÙ DIVERSI:


Il figlio naturale è il figlio generato da un uomo e una donna non legati da un matrimonio valido agli effetti civili.

Evoluzione storico giuridica :

1942
Il diritto di famiglia come codificato nel 1942 concepiva una famiglia fondata sulla discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio, che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi. Le sue norme dettavano una situazione di vera inferiorità giuridica dei figli naturali, cioè nati fuori del matrimonio, sacrificandone i diritti a favore di familiari e persino a favore di parenti lontani.

1948
La Costituzione dedica alla famiglia tre articoli.
- L'art. 29 stabilisce che "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
- L'art. 30 stabilisce che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".
- L'art. 31 stabilisce che "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
Da queste tre disposizioni costituzionali si possono desumere alcuni principi:
il principio di autonomia della famiglia,
il principio di uguaglianza fra i coniugi,
il principio di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio,
il principio dell'autonomia educativa,
il principio del sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia.

1975
Il primo libro del codice civile del 1942 venne riformato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 "Riforma del diritto di famiglia", che apportò modifiche tese ad uniformare le norme ai principi costituzionali in tal senso ha eliminato ogni discriminazione di ordine patrimoniale tra figli naturali e legittimi.

Sono state mantenute solo alcune limitazioni per evitare che la tutela di alcuni interessi dei figli naturali possa creare gravi conflitti all'interno della famiglia legittima:

1) la famiglia legittima ha il diritto di rifiutare di convivere con il figlio naturale di uno dei coniugi.

2) la costituzione legale del rapporto giuridico di filiazione non si costituisce automaticamente, ma solo per effetto di un atto volontario del genitore riconoscimento di figlio naturale o di accertamento a opera del giudice. Ciò non significa che il solo fatto della procreazione non abbia rilevanza giacché essa è comunque fonte di responsabilità dei genitori (per quanto attiene il mantenimento per esempio).

3) i figli naturali non hanno rapporti 'giuridici' con i parenti del loro genitore a eccezione degli ascendenti, cioè nonni e bisnonni. Ciò significa, ad esempio, che non acquisiscono legalmente 'zii' o 'cugini'.

4) in materia di procedura giudiziaria per la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali in caso di cessazione della convivenza dei genitori, la competenza a decidere dell'affidamento e del mantenimento dei figli naturali minorenni o maggiorenni non autosufficienti sarà del Tribunale per i Minorenni anziché del Tribunale Ordinario, come è invece per i figli legittimi in caso di separazione dei genitori.

 5) Art 537 C.C. in caso di concorso all'eredità dei genitori con figli legittimi della coppia (quindi con i fratelli nati in costanza di matrimonio), i figli naturali possono veder liquidata in denaro la quota di eredità loro spettante anziché acquisire i beni che sarebbero loro riservati.
Ciò non significa che abbia diritto ad una quota minore di eredità ma solo che i fratelli legittimi potranno esercitare l'opzione di riconoscere ai fratelli naturali l'equivalente in denaro della loro parte anziché l'assegnazione dei beni.

Il legislatore della riforma del diritto di famiglia, modificando radicalmente quanto in precedenza previsto dall’art. 541 cod. civ. (abrogato dall’art. 177 della stessa legge n. 151 del 1975) – ha equiparato i diritti successori dei figli legittimi e naturali, contestualmente rimodulando il menzionato diritto di commutazione (che riguarda la fase di divisione dell’asse ereditario), trasformato da insindacabile diritto meramente potestativo attribuito ai figli legittimi a diritto ad esercizio puntualmente controllato, in quanto soggetto alla duplice condizione della mancata opposizione del figlio naturale e della decisione del giudice, «valutate le circostanze personali e patrimoniali».

Occorre rilevare che la Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità di tale norma anche come riformata nel 1975, con la Sentenza 18 dicembre 2009, n. 335, ha affermato che la norma sopra richiamata si colloca nella prospettiva del progressivo adeguamento della normativa allo spirito evolutivo di cui al precetto costituzionale del terzo comma dell’art. 30, che permea la riforma del diritto di famiglia e che è soggetta anche al limite, stabilito dalla medesima disposizione costituzionale, della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima (sentenza n. 168 del 1984).

L’espresso riferimento della Costituzione al criterio di “compatibilità” assume la funzione di autentica clausola generale, aperta al divenire della società e del costume.

In tal senso la Cassazione ha ritenuto che la scelta del legislatore di conservare in capo ai figli legittimi la possibilità di richiedere la commutazione, condizionata dalla previsione della facoltà di opposizione da parte del figlio naturale e dalla valutazione delle specifiche circostanze posta a base della decisione del giudice, non contraddice la menzionata aspirazione alla tendenziale parificazione della posizione dei figli naturali, giacché non irragionevolmente si pone ancor oggi (quale opzione costituzionalmente non obbligata né vietata) come termine di bilanciamento (compatibilità) dei diritti del figlio naturale in rapporto con i figli membri della famiglia legittima.


2010/2011

FORSE ad oggi dopo ben 69 anni di evoluzione storico sociale la nostra società ed il suo costume sono pronti ad una concreta equiparazione tra figli legittimi e figli naturali.

Ad ottobre 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega volto a modificare la disciplina in materia di filiazione con il fine di assicurare una sostanziale equiparazione dei diritti dei figli legittimi con quelli dei figli naturali.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

1) Il primo introduce modifiche al codice civile: si sposta l’attenzione dal concetto di "potestà dei genitori" al più generale concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli. Accanto ai doveri dei genitori - mantenimento, educazione e istruzione (già previsti dalla Costituzione) - viene introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, oltre che a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Si introduce il principio generale della unicità dello stato giuridico di figlio, per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni, salvi i casi in cui vi siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori del matrimonio (le definizioni di "figli nati nel matrimonio" e "figli nati fuori dal matrimonio", sostituiscono quelle precedenti di "figli legittimi" e "figli naturali", adeguando, in tal modo, il codice civile, alla formula lessicale adottata dall’articolo 30 della Costituzione). 

2) Il secondo contiene la delega al Governo ad intervenire in materia della filiazione e di dichiarazione di stato di abbandono per eliminare ogni residua differenziazione tra i figli anche adottivi.

Alcuni tra i più significativi principi e criteri di delega sono la modifica della disciplina relativa al riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio: viene affermato il principio che il figlio riconosciuto è parente dei parenti del suo genitore. Si prevede, ai fini del riconoscimento, un abbassamento da 16 a 14 anni, dell’età richiesta per esprimere il consenso. Si afferma l’esigenza di un adeguamento della disciplina relativa all’inserimento del figlio nella famiglia del genitore che lo ha riconosciuto con quella dettata in materia di affidamento condiviso, prevedendosi comunque il consenso dell’altro coniuge convivente e l’ascolto degli altri figli conviventi.

Viene adeguata la disciplina sulle successioni e sulle donazioni con l’obiettivo di eliminare ogni discriminazione tra figli.

Per maggiori approfondimenti si veda:


1 commento:

  1. Grazie Chiara. Cercavo proprio questo per un esame di sociologia della famiglia. Marco

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